ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Archivio
Vertenza CONFESERCENTI con SCF (Società Consortile Fonografici) PDF Stampa E-mail
Mercoledì 21 Aprile 2010 07:49

 

 

Gentile associato,

la Società Consortile Fonografici (SCF) sta procedendo ormai da tempo a richiedere a pubblici esercizi ed attività commerciali varie, per conto delle case discografiche consorziate, il pagamento dei compensi relativi all’utilizzazione, a scopo di lucro e non di lucro (articoli 73 e 73-bis della legge n. 633/41 sul diritto d’autore), di fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione.

Si tratta di diritti ulteriori rispetto al diritto d’autore, dovuto dagli utilizzatori alla SIAE e versato in base alle convenzioni con essa stipulate da Confesercenti per le varie tipologie di esercizi rappresentati. A nostro avviso, il compenso richiesto - che è certamente dovuto per l’utilizzazione a scopo di lucro di supporti fonografici (ad esempio CD/DVD) in relazione ad attività imprenditoriali quali le discoteche, la sale da ballo, ecc., ed in tali casi nella misura del 2% degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione - non va riconosciuto ad SCF (o ad altre società mandatarie delle case discografiche) per la diffusione di musica via radio e TV, diffusione per la quale i compensi sono già stati corrisposti dalle emittenti radiofoniche e televisive.

Inoltre, per ciò che concerne l’uso non di lucro dei supporti fonografici (nei casi in cui effettivamente essi siano utilizzati dagli esercenti), la Confesercenti ritiene che, in mancanza del provvedimento governativo che, a termini di regolamento, dovrebbe determinare la misura dell’equo compenso dovuto, le imprese associate non possano ritenersi tenute al pagamento degli importi individuati dalle convenzioni stipulate con SCF da altri soggetti associativi.

Si consideri, inoltre, che nessuno è in grado di stabilire quale musica sia diffusa negli esercizi, per cui ogni eventuale pagamento non libererebbe l’esercente dall’assolvimento dell’obbligo - nei casi in cui si consideri sussistente - nei confronti di altri aventi diritto. E’ per questo motivo che Confesercenti non ha ritenuto di dover sottoscrivere intese, pur se maggiormente favorevoli, con altre società, quali la stessa SIAE in rappresentanza dell’AFI (Associazione dei Fonografici Italiani), proponendo l’indizione di un tavolo comune per discutere le problematiche in argomento.

A suo tempo la Confesercenti ha diffidato la SCF dal proseguire nelle richieste agli associati di corresponsione dell’equo compenso. Tuttavia, la società consortile ha perseverato nell’invio di lettere di intimazione, in molti casi accompagnate da fatture, cui, di recente, sono seguite le richieste di pagamento da parte di studi legali e società di recupero. All’atteggiamento particolarmente aggressivo di SCF si sono aggiunte le azioni, riteniamo scorrette, di altre associazioni che, avendo stretto accordi con SCF, fanno opera di proselitismo chiamando gli esercenti ad associarsi al fine di beneficiare di accordi che darebbero diritto a riduzioni (rispetto ad importi-base inesistenti perché non determinati per legge!).

Non ritenendo di poter tollerare oltre detti comportamenti, chiamiamo gli associati che intendano opporsi ad essi a manifestarci per ora la mera intenzione di dare mandato ai legali individuati dall’Associazione ai fini di proporre un’azione legale tesa ad accertare l’insussistenza del diritto vantato da SCF, dovendosi considerare tale vanto una minaccia alla consistenza patrimoniale dell’impresa che lo subisce. L’azione comporterebbe il beneficio, per le imprese interessate, di invertire l’onere della prova, a carico di SCF, ed avrebbe l’utilità di prevenire ulteriori attività, processuali e non, del preteso creditore.

Per questo motivo Ti chiediamo di metterti in contatto con la nostra sede per comunicarci eventuali contatti della tua azienda con SCF, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.